Italia

Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento”: Approvata il 22 Dicembre del 2017, tutela l’autonomia e l’autodeterminazione della persona all’interno della relazione di cura.

Punti chiave:

  • Il paziente ha diritto a essere informato su diagnosi, prognosi, trattamenti disponibili e alternative.
  • Deve poter rifiutare o accettare i trattamenti proposti.
  • La legge promuove la pianificazione condivisa delle cure e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
  • Obbligo per il medico di:
    • Non somministrare trattamenti sproporzionati o superflui.
    • Rispettare la volontà del paziente.
    • Garantire adeguata terapia del dolore.
  • Sono previste indicazioni relative al consenso anche di minori e persone incapaci.
  • La relazione medico/paziente viene ripensata, ponendo al centro la comunicazione

 

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): Documento in cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere esprime le proprie volontà e le proprie scelte in ambito sanitario, indicando i trattamenti ai quali intende o non intende sottoporsi, anche in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, salvo che esse risultino incongruenti, non corrispondenti alla situazione clinica attuale o superate da nuove possibilità terapeutiche non prevedibili al momento della loro redazione.

Le DAT devono essere consegnate presso l’Ufficio di Stato Civile del comune o presso un notaio in forma scritta, tramite videoregistrazioni o attraverso dispositivi di comunicazione alternativa (per persone con disabilità) 

 

Registro Nazionale delle DAT:  Dal 1° Febbraio 2020 è attivo il Registro Nazionale delle DAT, che si occupa di raccogliere le DAT depositate presso Comuni e notai. Consente, inoltre, la puntuale revisione nel caso di modifiche o di revocazione delle stesse e offre la possibilità al disponente, all’eventuale fiduciario e medico curante di averne accesso e di procedere ad una loro consultazione. 

 

Fiduciario: persona incaricata dal paziente di far rispettare le sue volontà. Deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere e agisce da intermediario con il personale sanitario se il paziente perde la capacità decisionale.

 

Pianificazione Condivisa delle Cure: Per pazienti con patologie croniche, invalidanti o terminali, è possibile definire una pianificazione condivisa tra équipe, paziente e, se designato, fiduciario. Il piano è vincolante per l’équipe medica, se il paziente perde la capacità di esprimersi. Può essere aggiornato nel tempo, in base all’evoluzione della malattia.

 

Link Utili:

Testo di Legge: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg

Informazioni aggiornate sul funzionamento della Legge: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/disposizioni-anticipate-di-trattamento-dat/

Situazione in Italia: https://www.vidas.it/legge-219-2017-dat-consenso-informato/

 

Scritto da Erika Iacona

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